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Professionisti nella pulizia di canne fumarie a Lugano

La nostra azienda di Lugano opera da sempre nel completo rispetto delle normative vigenti, proponendo prezzi onesti e fornendo ai clienti tutte le garanzie del caso.

 

In questa sezione potete consultare le nostre tariffe e i regolamenti ai quali ci atteniamo – e ai quali devono attenersi i clienti – per le operazioni di pulizia delle canne fumarie, nonché per la manutenzione e la pulizia di camini, stufe a pellet, a legna e a gas.

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tetto con camino - Poma SA

Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) (del 26 ottobre 2016)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, visto l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991, decreta:

principio e campo di applicazione, art. 11: gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi. Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali;

obblighi del proprietario, art. 21: il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento. In particolare egli è tenuto a: a) predisporre delle corrette condizioni di esercizio; b) assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica; c) consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti. La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati;

controlli visivi e pulizia: a) frequenza, art. 31: i controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1. Tale frequenza si riferisce a un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario e in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili. Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione; b) spazzacamini abilitati, art. 41: i controlli visivi e la pulizia degli impianti possono essere eseguiti soltanto da imprese di spazzacamino iscritte nell’apposito albo ai sensi della legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA). In tale contesto i lavori devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino. Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali per esempio pellet, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST). I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA). L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese; c) modalità di esecuzione dei controlli, art. 51: lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia. Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio. Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS). Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS. Al termine di ogni intervento lo spazzacamino è tenuto a inserire la relativa attestazione nell’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST. d) tariffa, art. 6: per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2;

compiti dei municipi, art. 71: il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti accedendo al registro di controllo di cui all’art. 5 cpv. 5. Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia. Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia;

norma transitoria, art. 8: gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento;

disposizioni finali, art. 91: il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. Pubblicato nel BU 2016, 433.

Numero minimo di controlli

Numero minimo di controlli o pulizie di Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas):

1) impianti alimentati con combustibili solidi;

1.1) installazioni di riscaldamento primario due volte all’anno; 1.2) installazioni di riscaldamento secondario una volta all’anno*;

2) impianti alimentati con combustibili liquidi;

2.1) impianti a evaporazione d’olio (stufe a nafta) due volte all’anno; 2.2) impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta all’anno; 2.3) impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW due volte all’anno;

3) impianti alimentati con combustibili gassosi;

3.1) impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta ogni due anni; 3.2) impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW una volta all’anno; 3.3) impianti con bruciatore atmosferico una volta ogni due anni;

4) impianti funzionanti con due combustibili.

I termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile. *In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto. Con l'espressione "impianti a combustione professionali e industriali" si fa riferimento agli impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura e gli essiccatoi. Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I.

Le tariffe

Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino:

1) condotto di evacuazione dei gas combustibili:

1.1) condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani. Supplemento per ogni piano: fr. 25.00 fr. 3.00; 1.2) condotto di evacuazione dei gas combusti industriali a regia oraria;

2) stufe;

2.1) stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali fr. 65.00; 2.2) stufa economica fr. 45.00; 2.3) stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori fr. 85.00; 2.4) stufa a olio combustibile fr. 85.00; 2.5) stufa a olio combustibile automatica fr. 105.00; 2.6) caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combustibili (lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia) fr. 80.00; 2.7) caminetto, compreso condotto d’evacuazione dei gas combustibili (considerato qual unico lavoro di pulizia) fr. 100.00; 2.8) supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi, pulizia parti meccaniche, prova di funzionamento a regia oraria;

3) tubi di raccordo;

3.1) tubi di raccordo, al metro fr. 5.00;

4) riscaldamenti;

4.1) tariffa di base fr. 75.00; 4.2) fino a 150 kW, ogni kW fr. 1.00; 4.3) da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW fr. 0.80; 4.4) oltre 250 kW, ogni kW fr. 0.45; 4.5) trattamento chimico a regia oraria; 4.6) lavaggio chimico a regia oraria; 4.7) supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi, pulizia parti meccaniche, prova di funzionamento a regia oraria;

5) impianti artigianali a regia oraria;

6) lavori a regia oraria;

6.1) maestro spazzacamino fr. 110.00; 6.2) capo squadra fr. 100.00; 6.3) spazzacamino AFC fr. 85.00; 6.4) aiuto spazzacamino fr. 60.00; 6.5) apprendista 1° anno fr. 25.00, 2° anno fr. 35.00, 3° anno fr. 45.00;

7) lavori festivi e fuori orario;

7.1) sabato secondo contratto lavorativo aumento del 50%; 7.2) giorni festivi aumento del 100%; 7.3) lavori notturni (18:00 alle 06:00) aumento del 50%;

8) fatturazione minima: il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr. 85.00;

9) spostamento: nessun costo deve essere fatturato al cliente;

10) aggiornamento registro di controllo fr. 2.00.

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